Il Regolamento

  • Art. 1) Assemblea dei Soci.
  • Art. 2) Commissione Elettorale.
  • Art. 3) Elezione delle Cariche Sociali.
  • Art. 4) Consiglio Direttivo: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Cassiere.
  • Art. 5) Gratuità delle Cariche Sociali.
  • Art. 6) Cariche Onorifiche.
  • Art. 7) Associazioni Collaterali.
  • Art. 8) Iniziative dei Soci.
  • Art. 9) Amministrazione e Bilancio.
  • Art. 10) Collegio dei Sindaci.
  • Art. 11) Collegio dei Probiviri.
  • Art. 12) Carenza del Regolamento.
  • Art. 13) Modifiche al Regolamento.

Art. 1) Assemblea dei Soci.

1) Convocazione. L’avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun Socio almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria. L’avviso deve contenere ora, data e luogo di svolgimento, nonché gli argomenti dell'O.d.G. Per l'Assemblea Straordinaria valgono le stesse modalità. Solo l’avviso di convocazione dovrà essere inviato un mese prima della data di convocazione.

2) Costituzione. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza del 50% più uno dei Soci e con la nomina di un Presidente e di un Segretario eletto dai presenti su proposta del Presidente dell'Associazione. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di presenti.


Art. 2) Commissione Elettorale.

La commissione Elettorale, eletta dai Soci presenti in Assemblea, è composta da almeno tre Membri. I suoi compiti sono:

a) preparare la lista dei Candidati per le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci.

b) fissare la data, il luogo e l'ora in cui si svolgeranno le elezioni.

c) nominare é componenti del Seggio Elettorale che dovranno essere in numero dispari e almeno tre.

d) stabilire, d'intesa con il Consiglio Direttivo, il numero dei Consiglieri da eleggere.


Art. 3) Elezione delle Cariche Sociali.

a) Liste dei Candidati. Saranno proposte liste per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Sindaci. I Candidati saranno elencati in ordine alfabetico, preceduti dal numero progressivo. Stessi Candidati possono comparire in più liste. In questo caso, se eletti in più liste, avranno diritto di opzione. Le liste dei Candidati dovranno essere esposte in sede per almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

b) Schede per la votazione. La scheda sarà unica: avrà l'intestazione "FIDAS-ACDVS rinnovo cariche Sociali triennio ..." e porterà sul retro il timbro tondo dell'Associazione. Avrà inoltre le seguenti caratteristiche:

­ per l'elezione del Consiglio Direttivo: la dicitura "Consiglio Direttivo", i nominativi dei Candidati preceduti dal numero progressivo, e in calce il numero di Candidati da votare.

­ per l'elezione del Collegio dei Probiviri: le stesse modalità.

­ per l'elezione del Collegio dei Sindaci: le stesse modalità.

c) Schede nulle. Sono nulle eventuali schede votate che abbiano modalità diverse da quelle descritte al comma precedente e che rechino segni atti alla identificazione del votante.

d) Voti nulli. Sono nulli i voti non chiaramente identificabili o espressi con modalità diverse da quelle contemplate nel comma precedente.

e) Seggio Elettorale. I componenti dei Seggio provvederanno nel loro ambito, alla nomina di un Presidente. Non possono essere inclusi fra i Candidati. Prepareranno le schede elettorali e allestiranno il Seggio Elettorale che dovrà avere le necessarie garanzie per il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

Durante le operazioni di voto a di scrutinio dovranno essere presenti almeno in numero di tre. Al termine dello spoglio redigeranno un verbale che dovrà contenere:

a) il numero dei votanti e percentuale sugli aventi diritto.

b) i voti validi, i voti nulli, le schede bianche, o nulle e gli eventuali voti contestati e non assegnati.

c) la graduatoria dei voti ottenuti da ogni Candidato in ordine decrescente.

Il verbale sarà redatto in duplice copia e dovrà essere firmato da tutti i Membri del Seggio.

f) Modalità di votazione. il voto è segreto e personale. è ammessa la votazione per delega scritta.

Altre norme potranno essere stabilite dalla commissione Elettorale e dovranno essere riportate sulla scheda di votazione.

g) Proclamazione degli eletti. Il Presidente del Seggio, ultimate le operazioni di scrutinio e i relativi controlli, proclama gli eletti di ciascuna lista, in base ai risultati delle votazioni. In caso di parità di voti, per la proclamazione dell'ultimo eletto di ogni lista, avrà la precedenza il Candidato più anziano di iscrizione all'Associazione.

h) Candidati eletti. I neoeletti saranno avvisati a mezzo lettera della loro elezione e saranno convocati per la prima riunione del Consiglio Direttivo. In tale riunione che dovrà essere convocata possibilmente entro 8 giorni dalla data della proclamazione e comunque non oltre 30 giorni, si procederà all'assegnazione della cariche Sociali. Il compito di convocare la prima riunione spetta al Candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti e che in tale veste assume la Presidenza provvisoria dell'Associazione.

I) Comunicazione alle autorità. Il Presidente neoeletto darà comunicazione della formazione del nuovo Consiglio Direttivo agli organi Nazionali e Regionali della FIDAS, alle Autorità ed Enti cui spetta tale conoscenza oltre a tutti coloro che riterrà opportuno.


Art. 4) Consiglio Direttivo: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Cassiere.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge, con il voto segreto, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta. Qualora dopo tre votazioni nessun Consigliere raggiunga la maggioranza richiesta, si procederà al ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno avuto il maggior numero di voti. Può essere eletto Presidente anche un Socio non eletto nel Consiglio Direttivo, e anche una personá non appartenente all'Associazione. In questo caso è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri e il Presidente non potrà adottare delibere d'urgenza. Oltre ai compiti previsti dall'art. 8 dello Statuto ha il compito di illustrare in Assemblea la relazione morale annuale preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere saranno eletti con la maggioranza semplice tra i Consiglieri. Il Consiglio può decidere di affidare l'incarico di Segretario e di Cassiere ad un Socio non eletto. In questo caso sarà richiesta la maggioranza assoluta e gli incaricati non avranno voto deliberativo. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, mancassero a tre riunioni consecutive, decadranno e saranno sostituiti dai Candidati che li seguono in graduatoria. Stessa procedura in caso di dimissioni o di decesso. I Consiglieri saranno convocati per le riunioni a cura della Segreteria almeno sette giorni prima della riunione. In casi urgenti e Straordinari il Presidente può convocare il Consiglio anche a mezzo telefono. Alla riunione del Consiglio Direttivo prendono parte l'eventuale Direttore Sanitario, i rappresentanti dei Gruppi Autonomi e i collaboratori esterni. Tutti questi hanno diritto di parola e di voto consultivo. Il Vice Presidente affianca il Presidente in ogni attività e lo sostituisce quando ne è espressamente delegato. Il Segretario assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, ne redige i verbali che dovranno essere letti ed approvati nelle sedute successive, dirige la Segreteria, collabora con il Presidente nell’espletamento delle attività organizzative, programmatiche e promozionali dell'Associazione. Inoltre firma i diplomi, la corrispondenza e gli atti dell'Associazione unitamente al Presidente. Conserva l'archivio, le medaglie, i diplomi e ogni altro riconoscimento assegnato all'Associazione: provvede a mantenere aggiornato il libro dei Soci e compila i mandati di pagamento e le reversali d'incasso. Può essere coadiuvato da collaboratori di sua scelta. Il Cassiere ha in consegna i fondi dell'Associazione e ne risponde, compila con il Segretario i mandati di pagamento e le reversali d'incasso e provvede all'aggiornamento dei libri contabili. Inoltre prepara il bilancio consuntivo e preventivo annuale da sottoporre all'esame del Collegio dei Sindaci.


Art. 5) Gratuità delle Cariche Sociali.

Tutte le cariche Sociali sono assolutamente gratuite. Sono ammessi rimborsi di spese regolarmente comprovate, se sostenute nell'esercizio di compiti affidati.


Art. 6) Cariche Onorifiche.

L'Assemblea può conferire cariche onorifiche su proposta motivata del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente Onorario è unica e può essere conferita a coloro che abbiano svolto distinti meriti nel compimento del volontariato. Il Presidente Onorario ha il diritto d'intervenire alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo.


Art. 7) Associazioni Collaterali.

Ogni Associazione collaterale, nascente in seno all'Associazione Donatori Volontari Sangue - FIDAS, sarà diretta e rappresentata dal Consiglio Direttivo dell'ACDVS- FIDAS, nella quale si integrerà e di cui adotterà lo Statuto ed il presente Regolamento.


Art. 8) Iniziative dei Soci.

Qualunque iniziativa di Soci tendente a costituire nell'ambito dell'Associazione un nuovo Ente, a promuovere collette e sottoscrizioni, organizzare manifestazioni che in qualunque modï impegnino moralmente e/o materialmente l'Associazione, dovrà ottenere l'approvazione del C.D.. Il C.D., di sua iniziativá o su proposta di Soci, potrà eventualmente nominare un comitato per l'organizzazione di manifestazioni od altro. Tali Comitati, provvisoriamente eletti, decadranno con il cessare dell'attività che n’aveva determinato la nomina. Essi ricevono direttive dal C.D., per iscritto, e a queste devono attenersi.


Art. 9) Amministrazione e Bilancio.

Il bilancio, o rendiconto finanziario, relativo all'esercizio Sociale annuale, deve essere chiaramente compilato entro il 31 gennaio del nuovo anno e deve essere revisionato dai Sindaci. Tale bilancio dovrà essere esposto in sede per almeno 15 giornI prima dell’Assemblea dei Soci. L'Assemblea deve approvare il bilancio, sentita la relazione dei Sindaci, ed in casï contrario, qualora si riscontrino irregolarità, deve prendere i necessari provvedimenti.


Art. 10) Collegio dei Sindaci.

Il Collegio dei Sindaci è responsabile di fronte all'Assemblea della regolare amministrazione dell'Associazione. Esso esamina tutti i libri contabili, prepara la relazione finanziaria annuale da sottoporre all'Assemblea. Avrà cura di restituire al C.D. il bilancio approvato entro il 15 febbraio. Qualora riscontrasse delle irregolarità amministrative sanabili, pregherà il Cassiere ed il Segretario di apportare le necessarie modifiche. Se le irregolarità rivestissero carattere di gravità i Sindaci possono rifiutarsi di firmare il bilancio, esponendone i motivi nella loro relazione. La durata del mandato dei Sindaci è pari a quella del C.D.


Art. 11) Collegio dei Probiviri.

Compito dei Probiviri è quello di dirimere tutte le vertenze tra Soci e Soci o tra Soci e Organi Direttivi dell'Associazione. Ogni riunione del Collegio ove si discuta una pendenza dovrà avvenire alla presenza delle parti interessate. Contro la decisione del Collegio, le parti possono appellarsi solo all'Assemblea. Tale appello, scritto, motivato e firmato, dovrà pervenire alla Segreteria entro e non oltre un mese dopo la sentenza. La Segreteria provvedere ad inserire l’argomento nell'ordine del giorno della prossima Assemblea. La durata del mandato del Collegio pari a quella del Consiglio Direttivo.


Art. 12) Carenza del Regolamento.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, provvede il Consiglio Direttivo con le apposite delibere che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea successiva al provvedimento.


Art. 13) Modifiche al Regolamento.

Qualsiasi modifica al presente Regolamento è di competenza dell'Assemblea sia essa Ordinaria che Straordinaria. Il presente Regolamento approvato dall'Assemblea Straordinaria del giorno 17 dicembre 1994 appositamente convocata, abroga ogni altro precedente Regolamento ed entra in vigore dalla data odierna alla presenza del notaio dott.sa Rita Santoro.

La trascrizione dagli originali è stata effettuata con la massima cura possibile. Tuttavia si precisa che, in caso di incongruenze o inesattezze, rimangono unicamente validi gli originali custoditi in Sede.

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