Lo Statuto (2021)

 


ASSOCIAZIONE CHIAVARESE DONATORI VOLONTARI SANGUE – FlDAS

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ENTE DEL TERZO SETTORE

STATUTO

 

Articolo 1 – Costituzione – Denominazione – Sede.


L’ASSOCIAZIONE CHIAVARESE DONATORI VOLONTARI SANGUE - FlDAS - Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore è un ente del terzo settore (ETS), costituito nella forma giuridica di Organizzazione di Volontariato (ODV), ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), aderente alla FIDAS.
L’Associazione è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari, dai Soci a Vita e dai Soci Onorari.
La sede legale dell’Associazione s’identifica all’indirizzo della sede sociale, nel comune di Chiavari; il trasferimento della sede legale, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

 

Articolo 2 – Scopi sociali.


L’ente è un’Associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione e ideologia politica che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il cui funzionamento è regolato dallo Statuto e dal Regolamento interno.
Per la parte tecnico-sanitaria l'Associazione si appoggia ai Servizi di Immunoematologia Trasfusionale.
Essa, in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Nazionale, si propone, come scopo, di:
a) promuovere una diffusa conoscenza trasfusionale;
b) sviluppare e coordinare, su scala locale, la propaganda del dono volontario, anonimo e gratuito del sangue mediante la ricerca, l'organizzazione e la tutela dei donatori, assicurando che ai propri iscritti vengano praticati tutti i controlli medico-sanitari necessari al fine di garantire loro la propria incolumità, nel rispetto delle norme di legge in vigore;
c) incrementare lo sviluppo dei gruppi autonomi al fine essenziale del reclutamento di un sempre maggior numero di donatori volontari, denunciando alle autorità sanitarie eventuali donazioni abusive ed illegali;
d) coordinare l'attività dei vari gruppi aderenti, rappresentarli e tutelarne gli interessi;
e) operare affinché il servizio trasfusionale, in tutte le sue fasi, dalla raccolta alla distribuzione, sia gestito direttamente dall’Ente Pubblico preposto.
In relazione agli scopi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) le prestazioni fornite dagli aderenti s’intendono volontarie, personali e gratuite.
Per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione svolge in via esclusiva le attività d’interesse generale, ai sensi dell’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, con riferimento a interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio-sanitarie, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, educazione e formazione, beneficenza, protezione civile, promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.
L’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato svolta da parte dei propri associati, nell’interesse di qualsiasi persona bisognosa di cure che implichino la donazione di sangue.
L’Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse ed accessorie a quelle istituzionali, purché secondarie e strumentali alle attività istituzionali, nei limiti consentiti dall’articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e compiere in genere tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od opportune per il conseguimento dell’oggetto associativo, comprese l'effettuazione di operazioni di carattere commerciale (manifestazioni pubbliche, eventi di carattere pubblicitario, sponsorizzazioni, attività didattiche, studi, formazione, ecc.) purché nell'ambito delle attività istituzionali e nell'esclusivo perseguimento dei fini di solidarietà o utilità sociale enunciati.
L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 117/2017.
L'Associazione:
destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le attività istituzionali alla promozione delle sue finalità;
destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio tra i Soci, anche in forma indiretta, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. 117/2017.
Eventuali ricompense da parte di Enti, Associazioni o privati (espressione di gratitudine) possono essere ricevute solo dall’Associazione, quale rappresentante di tutti i donatori.

 

Articolo 3 – Durata.


L’Associazione ha durata illimitata.
 

Articolo 4 – Patrimonio.


II patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai contributi ordinari, stabiliti dall’Ente Regione come rimborso spese per la propaganda e l'Assistenza ai donatori;
b) dai contributi straordinari tipo oblazioni, introiti da manifestazioni varie, lasciti, redditi da beni mobili e immobili.
c) dai beni mobili ed immobili di proprietà, quali risultano dall’inventario dei beni patrimoniali.
L’Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali: contributi pubblici, convenzioni e donazioni, nonché attività diverse di cui all’articolo 65 D. Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
Il patrimonio dell’Associazione, con gli eventuali utili o avanzi di gestione, è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali. È vietato all’Associazione distribuire, anche indirettamente, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'articolo 8 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.
 

Articolo 5 – Esercizio e Bilancio.


L’esercizio sociale inizia il primo gennaio (1° gennaio) e termina il trentuno dicembre (31 dicembre) di ciascun anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio d’esercizio, secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, formato: dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e della relazione di missione che illustra: le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto disposto dall’articolo 13 del D. Lgs. 117/2017.
Il bilancio viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo; dopo l'approvazione dell’Assemblea l’Organo di Amministrazione procede al deposito del bilancio presso il Registro Unico Nazione del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).
L’Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
L’Associazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 del D. Lgs. 117/2017 e le scritture contabili previste dall’articolo 13 del D. Lgs. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.
 

Articolo 6 – Organi.


Sono organi sociali dell’Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo (Organo Amministrativo);
c) il Presidente dell'Associazione;
d) l'Organo di Controllo (costituito dal Collegio Sindacale) e/o il Revisore Legale dei Conti, qualora sussistano i presupposti di cui agli articoli 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, sempre che l'Assemblea non intenda affidare all’Organo di Controllo anche il controllo contabile qualora almeno un componente dell’Organo di Controllo sia un Revisore Legale iscritto nell’apposito Registro;
e) il Collegio dei Probiviri.
Gli Organi Direttivi sono formati da Soci eletti su proposta della Commissione elettorale.
Tutte le cariche contemplate nel presente Statuto sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell’Organo di Controllo esterni all’Associazione.
 

Articolo 7 – Assemblea.


L’Assemblea dei Soci è sovrana ed è composta da tutti i Soci.
Ogni Socio ha diritto ad un voto. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di altri due associati, mediante delega scritta, osservando le norme disposte dall’organo competente. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, poiché compatibili.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile. Alla scadenza del Consiglio si riunisce in concomitanza delle elezioni.
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria tutte le volte che il Consiglio lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta e motivata, diretta al Presidente, da parte di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.
La convocazione dell’Assemblea potrà essere fatta con qualsiasi mezzo, utilizzando anche forme impersonali di convocazione (a titolo esemplificativo: stampa, affissioni, ecc.); potranno essere utilizzati allo scopo, ugualmente, gli strumenti telematici di comunicazione (a titolo esemplificativo, e senza restringere la più ampia formula che precede: sistemi di messaggistica istantanea, “social medium” e/o rete sociale, sito Web, messaggio telefonico in ogni sua forma, ecc.). L’Assemblea potrà essere tenuta anche con forme “a distanza” che implichino l’uso di sistemi telematici e/o di videoconferenza.
Funzioni dell’Assemblea sono:
a) approvare lo Statuto, il Regolamento e le relative modifiche;
b) discutere ed approvare la relazione annuale delle attività morale e finanziaria, nonché eleggere ogni tre anni la Commissione Elettorale e pronunciarsi sulle eventuali vertenze in appello.
Sono inoltre di competenza dell’Assemblea dei Soci tutte le materie alla stessa attribuite dalla legge.
L’Assemblea ordinaria è valida: in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni prese dall’Assemblea ordinaria sono valide ed operanti quando siano approvate dalla maggioranza dei Soci presenti, fatti salvi i casi in cui siano previste maggioranze diversamente qualificate.
L’Assemblea straordinaria è valida: in prima convocazione quando siano presenti i due terzi dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni prese dall’Assemblea straordinaria sono valide ed operanti quando siano approvate dalla maggioranza dei Soci presenti, fatti salvi i casi in cui siano previste maggioranze diversamente qualificate.

 

Articolo 8 – Soci.


I Soci si distinguono in: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci a Vita e Soci Onorari. II numero dei Soci Ordinari, dei Soci a Vita e dei Soci Onorari è illimitato.
Sono Soci Fondatori quei donatori di sangue iscritti al Centro Trasfusionale Croce Rossa Italiana (C.T.C.R.I.) alla data di fondazione (12 gennaio 1958) i cui nomi risultano nell’elenco allegato all'atto costitutivo.
Sono Soci Ordinari i donatori di sangue che abbiano fatto domanda scritta su apposito modulo, compilato e firmato personalmente dal richiedente.
Per l’accettazione della domanda è prevista la delibera del Consiglio Direttivo. In caso di mancata ammissione il diniego sarà motivato e comunicato al richiedente, il quale potrà ricorrere al giudizio dell’Assemblea. In caso di ammissione avverrà l’annotazione del nominativo del richiedente nel Libro dei Soci.
I Soci Ordinari che, per un periodo consecutivo di 24 mesi (2 anni), non effettueranno nessuna donazione di sangue o di emocomponenti potranno perdere la qualifica di Socio. La procedura seguita per l’esclusione sarà quella contemplata dal Regolamento.
Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione. La delibera di esclusione è adottata dall’assemblea nei seguenti casi:
comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell’associazione;
svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell’associazione;
inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.
L’associato che intende recedere dall’associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all’organo di amministrazione; la dichiarazione di recesso ha effetto immediato. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l’associato che abbia cessato di appartenere all’associazione non ha, in ogni caso, diritto di ripetizione di quanto versato all’associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.
Sono Soci a Vita i Soci Ordinari che raggiungono il numero di 60 donazioni, anche se, per qualsiasi motivo (sia di età, sia di salute), cessano di essere donatori attivi.
Sono Soci Onorari le persone (fisiche o giuridiche) ritenute idonee dal Consiglio Direttivo per validi motivi economici, sociali, culturali o ambientali che sono chiamate a partecipare alla vita dell’Associazione. Essi sono esenti dall’osservanza della donazione di sangue. Si diventa Soci Onorari con delibera del Consiglio Direttivo su proposta di almeno due Soci.
Tutti i Soci hanno diritto di:
partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
godere del pieno elettorato attivo e passivo;
recedere dall’appartenenza all’organizzazione;
essere informati sulle attività dell’organizzazione;
esaminare i Libri Sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di amministrazione.


Articolo 9 – Obblighi degli Associati.


In difesa del patrimonio morale dell’Associazione, ogni Socio si assume la responsabilità di:
a) nulla percepire, a qualsiasi titolo, per le trasfusioni effettuate; eventuali ricompense devono essere rimesse all’Associazione, che le utilizzerà per gli scopi sociali;
b) conservare il più assoluto anonimato nei confronti dei malati, dei loro familiari e di quanti abbiano con essi rapporti;
c) praticare solidarietà nei confronti di tutti i sofferenti, indipendentemente dalle ideologie, classe sociale, nazionalità e razza cui appartengono;
d) gli associati, nel loro volontariato, non possono vantare alcun diritto personale, né richiedere agevolazioni.
Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento e delle linee guida programmatiche emanate.

 

Articolo 10 – Consiglio Direttivo.


L’Associazione è amministrata da un Organo Amministrativo, rappresentato dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri nominati dall’Assemblea scelti tra le persone fisiche dell’Associazione, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
I componenti del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (R.U.N.T.S.) con le modalità indicata al sesto comma dell'articolo 26 del D. Lgs. 117/2017, indicando a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente.
Funzioni del Consiglio Direttivo sono:
a) realizzare gli scopi dell’Associazione, curando in particolare gli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
b) amministrare l’organizzazione;
c) predisporre il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, sottoporli all’approvazione dell’Assemblea e curarne gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme,
d) realizzare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
e) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza (registro Soci, registro Assemblee, registro riunioni del Consiglio Direttivo, libro cassa, ecc.)
f) decidere sull’avvio o interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
g) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
h) convocare l'Assemblea ordinaria ogni anno;
i) preparare gli ordini del giorno delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e le relazioni annuali;
l) deliberare la gestione amministrativa,
m) decretare l’assegnazione dei premi e le sanzioni disciplinari;
n) decidere l’accettazione di nuovi Soci ordinari;
o) nominare eventuali comitati di affiancamento quando una qualsiasi particolare attività da svolgere ne richiede la necessità;
p) redigere il Regolamento di Attuazione del presente Statuto.
Nella prima riunione vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario, nonché, eventualmente, designato l’Organo di Controllo e Revisore Contabile.
II Consiglio Direttivo è validamente operante quando è presente la maggioranza dei componenti.
Sono valide le delibere adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente dell’Associazione.
La mancata approvazione in sede di Assemblea della relazione morale e finanziaria comporta la decadenza del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 11 – Presidente.


Il Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente dell’Assemblea e dell’Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo) è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti.
Il Consiglio Direttivo elegge altresì al suo interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua funzione nel caso in cui quest’ultimo sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, sia nei confronti dei terzi sia in giudizio.
Compiti del Presidente sono:
a) tutelare l'osservanza dello Statuto e del Regolamento;
b) rappresentare l'Associazione di cui ha la firma, che può delegare, svolgendo l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all’attività compiuta;
c) presiedere l'Organo di Amministrazione (rappresentato dal Consiglio Direttivo), convocandolo almeno due volte l'anno e comunque ogni volta ne ravvisi la necessità;
d) presiedere le Assemblee dei soci, curandone la convocazione almeno una volta l'anno redigendone il relativo ordine del giorno;
e) adottare, solo in caso di necessità, delibere d'urgenza che porrà all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo per la ratifica, e comunque entro 30 giorni;
f) svolgere l’attività di ordinaria amministrazione, sulla base delle direttive degli organi sociali, riferendo all'organo amministrativo in merito all'attività compiuta.
 

Articolo 12 – Organo di Controllo e Revisore Legale.


Al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, nonché qualora lo ritenga opportuno, l'Associazione, con apposita deliberazione da parte dell’Assemblea Ordinaria, provvede alla nomina di un Organo di Controllo monocratico o in alternativa collegiale, in quest’ultimo caso composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Esso elegge al suo interno un Presidente.
I componenti l’Organo di Controllo, che durano in carica tre esercizi, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
I componenti dell’Organo di Controllo, per i quali si applica l’articolo 2399 C.C., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma 2 C.C.
Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisore Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
L'Organo di Controllo:
a) vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
b) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
c) al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
d) esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti d’ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 

Articolo 13 – Collegio dei Probiviri.


II Collegio dei Probiviri è formato da almeno tre membri e rimane in carica tre anni. Tutti i membri sono rieleggibili
La funzione del Collegio dei Probiviri è dirimere tutte le vertenze tra i Soci e Soci o tra Soci e Organi Direttivi dell'Associazione.
 

Articolo 14 – Modifiche, Estinzione o Scioglimento.


Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno il dieci per cento dei Soci aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato dall’Assemblea con le maggioranze previste dalla legge, la stessa provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. All’assemblea straordinaria competono anche le decisioni inerenti le eventuali trasformazioni, scissioni e/o fusioni dell’Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e nel rispetto di eventuali diverse destinazioni imposte dalla legge, ad altri enti del terzo settore individuati dal Consiglio Direttivo. Si applicano in ogni caso le disposizioni inderogabili di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017.

 

Articolo 15 – Regolamento di Attuazione e Rinvio.


II presente Statuto è integrato dal Regolamento di attuazione.
Per quanto non previsto dal presente Statuto e relativo Regolamento è fatto espresso richiamo alle vigenti norme di legge.
Il presente Statuto sostituisce ed abroga lo Statuto precedente ed entra in vigore alla data odierna.
Le norme del presente Statuto che fanno riferimento all'iscrizione e/o deposito presso il Registro Unico Nazionale Terzo Settore (R.U.N.T.S.) devono intendersi transitoriamente inefficaci fino alla definitiva implementazione della normativa attuativa del D. Lgs. 117/2017.
In caso di adeguamento alle osservazioni sollevate dall’Organo di Controllo il Presidente ha facoltà di modifica del presente Statuto.
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